
L’impennata di contagi delle ultime settimane ha indotto il governo a introdurre regole più stringenti per il contenimento della diffusione del covid-19. Le norme stabilite con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 riguardano anche il mondo dello sport e, dunque, del canottaggio: devono, quindi, attenersi allenatori, atleti e chiunque frequenti le società.
Vediamo insieme le novità introdotte:
OBBGLIO VACCINALE – Le persone di età pari o superiore a 50 anni devono vaccinarsi: l’obbligo vale fino al 15 giugno 2022. Sono esentate solo le persone di cui sia accertato il pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore.
GREEN PASS RAFFORZATO PER I LAVORATORI – Chi è sottoposto ad obbligo vaccinale e lavora nel settore privato, dal 15 febbraio 2022 deve esibire il green pass rafforzato per l’accesso al luogo di lavoro.
ACCESSO A EVENTI SPORTIVI E GARE – L’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del green pass rafforzato. La capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata e a condizione di prenotazione nominale con posto assegnato (Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive).
ACCESSO A SOCIETÀ SPORTIVE, PALESTRE, PISCINE E ALTRO – Fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori green pass rafforzato potranno accedere a:
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso.
- attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto.
- l’uso di spogliatoi e docce.
NO OBBLIGO DI GREEN PASS – Sono escluse dall’obbligo di green pass rafforzato:
- le persone di età inferiore ai dodici anni
- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
ACCOMPAGNATORI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – Per l’uso di spogliatoi e docce, è escluso l’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
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